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Coronovirus: cosa comporta il nuovo decreto “Io resto a casa”

scritto da Giovanna Codella
Io resto a casa

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio.

Ad annunciare il provvedimento “Io resto a casa” è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa di ieri sera. Queste le parole del premier:

Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dallo scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale. Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili.

Il testo, dopo la firma del Presidente del Consiglio, è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. E le nuove misure sono operative già da stamattina.

Cosa comporta il decreto “Io resto a casa”

Il provvedimento fa sì che non ci sia più una zona rossa. Da questo momento, infatti, ci sarà solo l’intera Italia come zona protetta. Quindi è vietato qualsiasi spostamento su tutto il territorio nazionale. A meno che esso non sia motivato da comprovate  ragioni di lavoro, necessità o salute.

Che cosa significa? Non esiste il divieto di uscire di casa. Ma lo si deve fare esclusivamente per una o più di queste tre ragioni. Ad esempio, se si esce per acquistare beni di prima necessità, ciò va dimostrato mediante un’autodichiarazione.

Divieto assoluto a uscire di casa è invece imposto per le persone sottoposte a quarantena e quelle risultate positive al virus.

Inoltre, con “Io resto a casa” Giuseppe Conte ha aggiunto anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi. È quindi vietato frequentare locali e qualsiasi altro luogo dove non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro con le altre persone.

Questa distanza va mantenuta anche all’aperto, perciò è proibito qualsiasi raggruppamento di persone anche in strada o ad esempio nei parchi, pubblici e privati. La sanzione per chi viola le limitazioni è indicata dall’articolo 650 del codice penale.